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CTP Consulenze Tecniche di Parte

La psicologia in ambito giuridico

In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente (CTP), nominato dall'avvocato.

L’articolo n° 201 del Codice di Procedura Civile dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina delConsulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico (CTP).

Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti.

La dichiarazione di nomina, viene effettuata dall’avvocato di una parte, indicando il nome e il recapito del CTP prescelto, in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni previste dalla Legge.

 

Diritti e Doveri del CTP:

  • Il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU;

  • Il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice;

  • Il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice;

  • Il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria;

  • In primo luogo per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU);

  • In secondo luogo per svolgere una funzione più collaborativa con il CTU: il CTP infatti essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali il CTU potrà tenere conto. A questo proposito è importante dire che il CTP se lo ritiene (e in accordo con il proprio cliente) può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU. Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione;

  • Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma anche emotivo. Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.

Affidamento familiare

Nei casi di separazione, e divorzio dei coniugi, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, è previsto che l'affidamento dei figli avvenga nell'esclusivo interesse dei minori. Nel corso dello svolgimento , di una causa di separazione, o divorzio, il giudice ha facoltà di avvalersi di uno o più esperti dotati di cognizioni scientifiche particolari per risolvere al meglio i conflitti e trovare le adeguate soluzioni. Nel caso in cui venga disposta una perizia dal giudice istruttore, si ha un'operazione tecnica che si attua nel quadro di riferimento teorico della psicologia. II compito dello psicologo, nell'ambito dell'attuale CTU è quella di fare uno studio della personalità degli individui coinvolti nella situazione di sfaldamento familiare.Il CTU attraverso le operazioni peritali fornirà risposte ai quesiti del giudice, sia che esso chieda la valutazione e dell'idoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore, sia che esso chieda di accertare i veri rapporti che il minore ha con i genitori altri parenti. Obiettivo specifico della CTU sarà dunque quello di valutare il profilo della personalità degli esaminati (genitori/bambino/i) in primo luogo di delineare l'organizzazione strutturale delle varie aree cognitiva, affettiva, volitiva, di accertare il grado di adattamento alla realtà, e l'integrazione socio-culturale. Ha inoltre il compito di dare un senso al loro comportamento in relazione alla situazione ed al problema; è importante anche capire se vi sono dei tratti psicopatologici, nei soggetti presi in esame, non per stabilire una condizione di anormalità o di normalità, ma per capire come questi condizionano i rapporti ed i comportamenti dei soggetti. La CTU, pertanto si configura come un'indagine psicodiagnostica volta ad esplorare la situazione relazionale tra i vari componenti della famiglia, e fornire utili indicazioni degli atteggiamenti affettivi ed educativi sottostanti al comportamento manifesto e dichiarato. Pertanto l'obiettivo diagnostico fondamentale, è la relazione che intercorre tra i coniugi e tra loro e i figli, e valutare la idoneità educativa dell'uno e dell'altro.

Possiamo evidenziare dei criteri psicologici di capacità genitoriale :

  • Documentare o escludere l'esistenza di una psicopatologia di uno entrambe i genitori;

  • Valutare se la patologia esclude od inficia la disponibilità psico-affettiva del genitore;

  • Indagare sulla presenza di comportamenti devianti o criminali;

  • Valutare la personalità di entrambe i genitori analizzando la struttura, lo stile di vita, le compensazioni adottate;

  • Analizzare il vissuto del bambino nei confronti di entrambe i genitori ;

  • Analizzare la relazione genitori/figlie la dinamiche che intercorrono tra di loro;

  • Valutare i desideri del minore e il motivo delle scelte;

  • Indagare sui due gruppi familiari;

  • Analizzare le personalità e valutare le incidenze positive;

  • Vissuti di ciascun genitore nei confronti dell'altro, eventuali ostilità.

Molto importante, è comprendere in che modo si snoda la consulenza nei suoi termini essenziali. Anzitutto questa può essere richiesta da una parte o da dalle entrambi (CTP) oppure essere disposta direttamente dal giudice (CTU). I preliminari dai quali prende avvio la perizia psicologica, in caso di separazione dei coniugi e affidamento dei minori sono tre :

  • L'ordinanza

  • L'incarico

  • II quesito

 

 

Abusi sui minori

Si definisce “abuso” ogni atto omissivo o autoritario che metta in pericolo o danneggi la salute o lo sviluppo emotivo di un bambino, compresa la violenza fisica e le punizioni corporali irragionevolmente severe, gli atti sessuali, lo sfruttamento in ambito lavorativo e il mancato rispetto dell’emotività del fanciullo.

In particolare, “abuso sessuale” il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con piena consapevolezza.

Si parla di abuso sul piano fisico, sessuale, psicologico o emotivo, quest’ultimo è sempre presente in ogni forma di maltrattamento.

 

Il maltrattamento

Si parla di abuso fisico o di maltrattamento fisico quando i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino eseguono o permettono che si eseguano lesioni fisiche, o mettono i bambini in condizione di rischiare lesioni fisiche. Le lesioni possono essere di natura e gravità diversa, possono essere distinte in lievi, moderate, severe. 

 

L'abuso sessuale

L'abuso sessuale sui bambini all’interno della famiglia è più diffuso di quanto si creda. Il particolare contesto in cui la violenza si consuma condiziona fortemente le possibilità della vittima di ribellarsi o di denunciare l’aggressore: l’omertà familiare, la vergogna, i sensi di colpa e più o meno impliciti ricatti affettivi, favoriscono il segreto. Le diverse condotte delittuose riconducibili all’abuso sessuale in danno ai minori sono:

  • violenza sessuale

  • incesto (congiunzione carnale/relazione tra consanguinei)

  • esibizionismo

  • sfruttamento della prostituzione minorile

  • pornografia minorile

Questi ultimi due reati, accanto al fenomeno del turismo sessuale, rappresentano tre forme di sfruttamento sessuale dei minori che, in realtà, avvengono in maggioranza all’esterno della famiglia; spesso però lo sfruttamento a fini pornografici del bambino si correla con condizioni degrado culturale ed economiche sfavorevoli della famiglia, cosicchè ci può essere la complicità dei genitori stessi in questo tipo di reato. Quando si parla di pedofilia, ci si riferisce solitamente in modo generico ad ogni forma di abuso sessuale da parte di un adulto verso un bambino prepubere. In realtà dovremmo distinguere tra il pedofilo di tipo esclusivo, cioè attratto solo dai bambini, da quello non esclusivo, che invece accanto ad attività eterosessuale con i pari, predilige in alcuni casi un oggetto sessuale immaturo, un bambino. Dobbiamo altresì distinguere se gli atti pedofilici si concentrano solo in casa, cioè se l’attività del pedofilo è limitata all’incesto, oppure coinvolge vittime anche non appartenenti esclusivamente all’ambito familiare. E’ importante quindi operare una distinzione generale tra abuso sessuale sui minori di tipo intrafamiliare ed extrafamiliare.

Contact-abuse e no-contact abuse 

Riguardo alla natura specifica dell’atto sessuale, occorre preliminarmente distinguere tra abuso con contatto e abuso senza contatto. Nel primo caso il bambino ha un ruolo attivo e subisce sul piano fisico la perversione del pedofilo (attraverso rapporti sessuali o azioni che interessano l’area genitale o altre parti del corpo). Nel secondo caso al bambino viene richiesto un ruolo maggiormente passivo (quasi un osservatore partecipante) la qual cosa rappresenterebbe di per sé un incentivo alla eccitazione, al piacere dell’abusante, ma non diminuirebbe la valenza violenta del comportamento che il bambino è costretto a subire: esibizionismo, visione di immagini pornografiche, allusioni verbali ad attività sessuali ecc. 

Gli abusi sessuali manifesti 

Comprendono diversi comportamenti con contatto, dalle forme più blande di seduzione (baci, carezze, nudità, ecc.) a quelle più gravi: masturbazione reciproca, rapporti orali, rapporto sessuale completo e sodomia. Non bisogna identificare quindi l’abuso manifesto esclusivamente con l’atto sessuale della penetrazione. 

Gli abusi sessuali mascherati

Le pratiche genitali inconsuete rappresentano tutta una serie di operazioni che, mascherate da cure igieniche, il genitore compie sul corpo del bambino, al fine di procurarsi maggiore eccitazione sessuale o stimolare eroticamente la coppia genitoriale evidentemente segnata da numerose problematiche di tipo sessuale. Queste pratiche consistono in lavaggi dei genitali, ispezioni ripetute (anali, vaginali), applicazioni indiscriminate di creme e pomate, ecc., comportamenti fortementi intrusivi che danneggiano gravemente la coscienza corporea del bambino e rivelano la significatività dei disturbi psicologici dei genitori. 

 

 

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